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[1]Gli ufficiali del Corpo di Stato Maggiore sono reclutati per mezzo di un istituto di istruzione e di educazione, che prende il titolo di Regia accademia navale, secondo le norme stabilite dall'ordinamento dell'Istituto stesso.

[2]I sottufficiali di tutte le categorie del corpo Reale equipaggi marittimi, i quali abbiano le condizioni da stabilirsi con decreto Reale sulla proposta del Ministro per la marina e sentiti il Consiglio superiore di marina ed il Consiglio dei Ministri, possono, a loro domanda e nel numero che sara' annualmente fissato dal Ministero della marina, essere ammessi a frequentare tutti o parte dei corsi della Regia accademia navale per poter conseguire la nomina ad ufficiale dello Stato Maggiore; essi devono possedere almeno il diploma di maturita' classica o scientifica, oppure quello di licenza della sezione capitani degli Istituti nautici.

[3]((Possono altresi' essere reclutati per concorso fra gli ufficiali subalterni di vascello di complemento che siano in servizio continuativo dalla data della nomina a guardiamarina da almeno due anni, se laureati, e quattro anni, se diplomati, e che, avendo ottime note caratteristiche, risultino vincitori di un esame di concorso sulle materie dell'ultimo corso di vascello della Regia Accademia navale.

[4]I vincitori saranno ammessi al Corso superiore degli ufficiali di vascello e il loro passaggio in S.E.P. avra' luogo dopo esito favorevole di tale corso.

[5]La Commissione ordinaria di avanzamento, nell'anno in cui essi hanno ultimato il Corso superiore, fissera' la loro sede di anzianita' con il corso degli ufficiali in servizio effettivo permanente, che nell'anno stesso sono stati promossi sottotenenti di vascello.

[6]La designazione del numero dei posti messi a concorso e degli ufficiali di vascello di complemento ammessi a prendervi parte avra' luogo per determinazione del Ministro della marina.

[7]Gli ufficiali riprovati agli esami potranno, se ancora in servizio, ripetere una sola volta la prova in un concorso successivo, del quale seguiranno le sorti)).

[8]E' in facolta' del Ministro per la marina di disporre corsi preparatori per facilitare l'ammissione in servizio attivo di tali ufficiali di complemento. 7

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

7

Il Regio D.L. 8 novembre 1928, n. 2482, convertito senza modificazioni dalla L. 27 dicembre 1928, n. 3328, ha disposto (con l'art. 33, comma 1) che le disposizioni che riguardano l'avanzamento degli ufficiali della Regia marina sono applicabili ai quadri ordinari di avanzamento da compilarsi entro il 1928.

Testo in vigore dal 8 gennaio 1933 al 22 giugno 1938

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 8 gennaio 1933

Confronto con la versione in vigore dal 21 novembre 1928 al 8 gennaio 1933. 57 parole tolte, 119 parole aggiunte in 5 capoversi.

Possono altresi' essere reclutati per concorso fra gli ufficiali tolto: di complemento della Regia marina aggiunto: subalterni di vascello di complemento che siano in servizio tolto: da almeno tre anni e che aggiunto: continuativo dalla data della nomina a guardiamarina da almeno due anni, se laureati, e quattro anni, se diplomati, e che, avendo ottime note caratteristiche tolto: risultino vincitori inaggiunto: , risultino vincitori di un esame di concorso sulle materie dell'ultimo tolto: anno della R. aggiunto: corso di vascello della Regia Accademia navale.

I vincitori saranno ammessi al tolto: corso aggiunto: Corso superiore degli ufficiali di vascello e il loro passaggio in tolto: servizio permanente sara' definitivo solo aggiunto: S.E.P. avra' luogo dopo esito favorevole tolto: degli esami del corso superiore.La loro sede di anzianita' verra' fissata dalla aggiunto: di tale corso.

aggiunto: La Commissione ordinaria di avanzamento tolto: nel corso di ufficiali usciti dall'Accademia navaleaggiunto: , nell'anno in cui essi tolto: compiono un triennio di servizio. Il aggiunto: hanno ultimato il Corso superiore, fissera' la loro sede di anzianita' con il corso degli ufficiali in servizio effettivo permanente, che nell'anno stesso sono stati promossi sottotenenti di vascello.

aggiunto: La designazione del numero dei posti messi a concorso tolto: sara' stabilito annualmente dal Ministro per la marina. aggiunto: e degli ufficiali di vascello di complemento ammessi a prendervi parte avra' luogo per determinazione del Ministro della marina.

aggiunto: Gli ufficiali riprovati agli esami potranno, se ancora in servizio, ripetere una sola volta la prova in un concorso successivo, del quale seguiranno le sorti.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1926-07-08;1178~art36 · fonte del testo