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[1]Gli ufficiali del Corpo di Stato Maggiore sono reclutati per mezzo di un istituto di istruzione e di educazione, che prende il titolo di Regia accademia navale, secondo le norme stabilite dall'ordinamento dell'Istituto stesso.
[2]I sottufficiali di tutte le categorie del corpo Reale equipaggi marittimi, i quali abbiano le condizioni da stabilirsi con decreto Reale sulla proposta del Ministro per la marina e sentiti il Consiglio superiore di marina ed il Consiglio dei Ministri, possono, a loro domanda e nel numero che sara' annualmente fissato dal Ministero della marina, essere ammessi a frequentare tutti o parte dei corsi della Regia accademia navale per poter conseguire la nomina ad ufficiale dello Stato Maggiore; essi devono possedere almeno il diploma di maturita' classica o scientifica, oppure quello di licenza della sezione capitani degli Istituti nautici.
[3]((Possono altresi' essere reclutati per concorso fra gli ufficiali di complemento della Regia marina che siano in servizio da almeno tre anni e che avendo ottime note caratteristiche risultino vincitori in un esame di concorso sulle materie dell'ultimo anno della R. Accademia navale. I vincitori saranno ammessi al corso superiore degli ufficiali di vascello e il loro passaggio in servizio permanente sara' definitivo solo dopo esito favorevole degli esami del corso superiore. La loro sede di anzianita' verra' fissata dalla Commissione ordinaria di avanzamento nel corso di ufficiali usciti dall'Accademia navale nell'anno in cui essi compiono un triennio di servizio.)) 7 ((Il numero dei posti messi a concorso sara' stabilito annualmente dal Ministro per la marina.)) 7 ((E' in facolta' del Ministro per la marina di disporre corsi preparatori per facilitare l'ammissione in servizio attivo di tali ufficiali di complemento)). 7
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 8 novembre 1928, n. 2482, convertito senza modificazioni dalla L. 27 dicembre 1928, n. 3328, ha disposto (con l'art. 33, comma 1) che le disposizioni che riguardano l'avanzamento degli ufficiali della Regia marina sono applicabili ai quadri ordinari di avanzamento da compilarsi entro il 1928.
Testo in vigore dal 21 novembre 1928 al 8 gennaio 1933
