Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 ottobre 1940 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →
[1]Gli ufficiali del Corpo di Stato Maggiore sono reclutati per mezzo di un istituto di istruzione e di educazione, che prende il titolo di Regia accademia navale, secondo le norme stabilite dall'ordinamento dell'Istituto stesso.
[2]I sottufficiali di tutte le categorie del corpo Reale equipaggi marittimi, i quali abbiano le condizioni da stabilirsi con decreto Reale sulla proposta del Ministro per la marina e sentiti il Consiglio superiore di marina ed il Consiglio dei Ministri, possono, a loro domanda e nel numero che sara' annualmente fissato dal Ministero della marina, essere ammessi a frequentare tutti o parte dei corsi della Regia accademia navale per poter conseguire la nomina ad ufficiale dello Stato Maggiore; essi devono possedere almeno il diploma di maturita' classica o scientifica, oppure quello di licenza della sezione capitani degli Istituti nautici.
[3]((Possono altresi' essere reclutati fra gli ufficiali subalterni di vascello di complemento che, avendo ottime note caratteristiche, sono ammessi, a domanda, dal Ministero ad un esame di concorso sulle materie dell'ultimo corso di vascello della Regia accademia navale e ne risultino vincitori.
[4]A detto concorso sono ammessi coloro che sono in servizio continuativo dalla data della nomina a guardiamarina:
[5]da almeno un anno, se laureati e provenienti dai corsi preliminari navali;
[6]da almeno due anni, se laureati;
[7]da almeno quattro anni, se diplomati)).
[8]I vincitori saranno ammessi al Corso superiore degli ufficiali di vascello e il loro passaggio in S.E.P. avra' luogo dopo esito favorevole di tale corso.
[9]La Commissione ordinaria di avanzamento, nell'anno in cui essi hanno ultimato il Corso superiore, fissera' la loro sede di anzianita' con il corso degli ufficiali in servizio effettivo permanente, che nell'anno stesso sono stati promossi sottotenenti di vascello.
[10]I sottotenenti di vascello di complemento che, superato l'esame di concorso di cui al 3° comma, abbiano frequentato con ritardo il corso superiore, a causa della sospensione o della interruzione del corso stesso avvenuta per cause di servizio, sono classificati con i guardiamarina in servizio effettivo permanente promossi sottotenenti di vascello nell'anno in cui avrebbero ultimato il corso superiore, se questo non fosse stato sospeso od interrotto. 16
[11]La designazione del numero dei posti messi a concorso e degli ufficiali di vascello di complemento ammessi a prendervi parte avra' luogo per determinazione del Ministro della marina.
[12]Gli ufficiali riprovati agli esami potranno, se ancora in servizio, ripetere una sola volta la prova in un concorso successivo, del quale seguiranno le sorti.
[13]E' in facolta' del Ministro per la marina di disporre corsi preparatori per facilitare l'ammissione in servizio attivo di tali ufficiali di complemento. 7
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 8 novembre 1928, n. 2482, convertito senza modificazioni dalla L. 27 dicembre 1928, n. 3328, ha disposto (con l'art. 33, comma 1) che le disposizioni che riguardano l'avanzamento degli ufficiali della Regia marina sono applicabili ai quadri ordinari di avanzamento da compilarsi entro il 1928.
Il Regio D.L. 19 maggio 1938, n. 782, convertito senza modificazioni dalla L. 9 gennaio 1939, n. 248, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 1° luglio 1935.
Testo in vigore dal 9 ottobre 1940 al 9 ottobre 2010
