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[1]Gli ufficiali dei Corpi per il genio navale e per le armi navali sono reclutati:

  • a)fra i giovani in possesso del diploma di maturita' classica o scientifica che non abbiano oltrepassato il 20° anno di eta', mediante concorso. I vincitori del concorso seguiranno presso la Regia accademia navale un corso biennale di studi pari al biennio di matematica della Regia universita' (3° e 4° corso della Regia accademia navale). Essi faranno le campagne di mare prescritte per gli allievi della Regia accademia navale, e terminato il corso saranno nominati aspiranti e inviati a seguire i corsi delle scuole di ingegneria navale o delle altre scuole di ingegneria del Regno, per conseguire la laurea di ingegnere navale e meccanico per gli ufficiali genio navale, industriale per gli ufficiali per le armi navali. La ripartizione degli allievi nei Corpi sara' fatta a domanda o di autorita'.

[2]Dopo il 1° anno della scuola d'ingegneria suddetta saranno nominati, se idonei, sottotenenti. I predetti aspiranti ed ufficiali durante i periodi estivi saranno imbarcati.

[3]Il Ministero della marina ha facolta' di disporre gli ulteriori corsi di specializzazione che vorra' far seguire ai predetti ufficiali;

[4]((Le disposizioni del presente comma sono applicabili ai sottufficiali di tutte le categorie del corpo Reale equipaggi marittimi, i quali abbiano l'eta' e le altre condizioni da stabilirsi col decreto Reale di cui all'articolo precedente; essi devono possedere almeno il diploma di maturita' classica o scientifica)).

  • b)dai giovani laureati in ingegneria civile, industriale, navale e meccanica per gli ufficiali del genio navale, ed ingegneria industriale per gli ufficiali per le armi navali, che non abbiano oltrepassato il 28° anno di eta'.

[5]Gli ufficiali cosi' reclutati sono nominati tenenti e dopo un breve corso militare presso la Regia accademia navale possono essere inviati a compiere corsi speciali sia presso l'Accademia navale che presso le universita' del Regno per completare la loro cultura professionale;

  • c)gli ufficiali del Corpo delle armi navali potranno anche essere reclutati fra i sottotenenti di vascello che abbiano conseguita la laurea in ingegneria industriale. Essi saranno trasferiti nel corpo armi navali, se giudicati idonei dalla competente Commissione d'avanzamento, con la loro anzianita' di grado.

Testo in vigore dal 30 luglio 1926 al 1 ottobre 1926

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

12 versioni dal 1926

1926oggi
  1. 9 ottobre 2010 — oggiabrogatoper 16 anni
  2. 17 marzo 1964 — 9 ottobre 2010per 47 anni
  3. 9 ottobre 1940 — 17 marzo 1964per 23 anni
  4. 15 settembre 1939 — 9 ottobre 1940per un anno
  5. 22 giugno 1938 — 15 settembre 1939per un anno
  6. 1 gennaio 1936 — 22 giugno 1938per 2 anni
  7. 8 gennaio 1933 — 1 gennaio 1936per 3 anni
  8. 21 novembre 1928 — 8 gennaio 1933per 4 anni
  9. 21 dicembre 1927 — 21 novembre 1928per 11 mesi
  10. 1 ottobre 1926 — 21 dicembre 1927per un anno
  11. 30 luglio 1926 — 1 ottobre 1926per 2 mesi
  12. 15 luglio 1926 — 30 luglio 1926testo originarioper 15 giorni

Che cosa è cambiato dal 30 luglio 1926

Confronto con la versione in vigore dal 15 luglio 1926 al 30 luglio 1926. 67 parole tolte, 46 parole aggiunte in 3 capoversi.

aggiunto: Le disposizioni del presente comma sono applicabili ai sottufficiali di tutte le categorie del corpo Reale equipaggi marittimi, i quali abbiano l'eta' e le altre condizioni da stabilirsi col decreto Reale di cui all'articolo precedente; essi devono possedere almeno il diploma di maturita' classica o scientifica.

… navali, se giudicati idonei dalla competente Commissione d'avanzamento, con la loro anzianita' di gradotolto: .

tolto: ------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore per effetto delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio legis", viene riportato nella versione originariamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale. La prima versione in vigore dell'articolo, oggetto di modifica da parte del Regio D.L. 27 marzo 1927, n. 755, convertito senza modificazioni dalla L. 29 dicembre 1927, n. 2763, e' visualizzabile nell'aggiornamento successivo dello stesso.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1926-07-08;1178~art37 · fonte del testo