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[1]Gli ufficiali dei Corpi per il genio navale e per le armi navali sono reclutati:

  • a)fra i giovani in possesso del diploma di maturita' classica o scientifica che non abbiano oltrepassato l'eta' di 20 anni, mediante concorso. 7 12

[2]I vincitori del concorso seguiranno presso la R. Accademia navale un corso biennale di studi pari al biennio propedeutico di matematica delle Regie universita'. Essi faranno la campagna di mare prescritta per gli allievi della Regia Accademia navale, e, terminato il corso, frequenteranno il 1° anno della scuola di applicazione di ingegneria, ramo industriale, per quelli delle Armi navali e il 1° anno della scuola di ingegneria navale per quelli del Genio navale, ((...)) presso la R. Accademia navale secondo le disposizioni dello statuto di quell'Istituto. ((All'uscita dalla Regia Accademia navale essi saranno nominati sottotenenti)). 7

[3]Le disposizioni del presente comma sono applicabili ai sottufficiali di tutte le categorie del Corpo Reale equipaggi marittimi, i quali abbiano l'eta' e le altre condizioni da stabilirsi col decreto Reale di cui all'articolo precedente; essi devono possedere almeno il diploma di maturita' classica o scientifica.

[4]Il Ministero della marina ha facolta' di disporre gli ulteriori corsi di specializzazione che vorra' far seguire ai predetti ufficiali.

  • b)dai giovani laureati in ingegneria civile, industriale, o navale e meccanica per gli ufficiali del Genio navale ed in ingegneria industriale o navale e meccanica per gli ufficiali delle Armi navali, che non abbiano oltrepassato il 26° anno di eta'.

[5]Il Ministro per la marina ha pero' facolta' di disporre che il concorso per ufficiale subalterno in servizio attivo del corpo del Genio navale sia limitato solo ai giovani laureati in ingegneria navale e meccanica.

[6]Qualora pero' al concorso siano ammessi promiscuamente laureati in ingegneria civile, industriale, navale e meccanica, il Ministro per la marina ha facolta' di stabilire, volta per volta, nei relativi bandi di concorso, in relazione alle esigenze organiche e di servizio del Corpo del genio navale, un criterio di preferenza nell'assunzione in servizio per i laureati in ingegneria navale e meccanica.

[7]Gli ufficiali cosi' reclutati sono nominati tenenti e dopo un breve corso militare presso la Regia accademia navale possono essere inviati a compiere corsi speciali sia presso l'Accademia navale che presso le universita' del Regno o altri Enti od Istituti per completare la loro cultura professionale;

[8]Detti corsi sono pero' obbligatori per i tenenti del Genio navale di nuova nomina laureati in ingegneria civile o industriale. Gli ufficiali del Genio navale e quelli delle Armi navali, dopo il corso teorico, seguiranno altresi' un tirocinio pratico a bordo di Regie navi, della durata di un anno.

[9]COMMA ABROGATO DAL REGIO D.L. 19 MAGGIO 1938, N. 782, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 9 GENNAIO 1939, N. 248.

  • c)gli ufficiali del Corpo delle armi navali potranno anche essere reclutati fra i sottotenenti di vascello che abbiano conseguita la laurea in ingegneria industriale o navale e meccanica. Essi saranno trasferiti nel corpo armi navali, se giudicati idonei dalla competente Commissione d'avanzamento, con la loro anzianita' di grado.
Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

7

Il Regio D.L. 8 novembre 1928, n. 2482, convertito senza modificazioni dalla L. 27 dicembre 1928, n. 3328, ha disposto (con l'art. 33, comma 1) che le disposizioni che riguardano l'avanzamento degli ufficiali della Regia marina sono applicabili ai quadri ordinari di avanzamento da compilarsi entro il 1928.

L. 6 giugno 1935, n. 1280

12

La L. 6 giugno 1935, n. 1280 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Il limite di eta' previsto dall'articolo 37 lettera a) della legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, per i concorsi di ammissione alla Regia Accademia navale in qualita' di allievi ufficiali del Genio navale e delle Armi navali e' elevato da 20 a 21 anni".

Testo in vigore dal 15 settembre 1939 al 9 ottobre 1940

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

12 versioni dal 1926

1926oggi
  1. 9 ottobre 2010 — oggiabrogatoper 16 anni
  2. 17 marzo 1964 — 9 ottobre 2010per 47 anni
  3. 9 ottobre 1940 — 17 marzo 1964per 23 anni
  4. 15 settembre 1939 — 9 ottobre 1940per un anno
  5. 22 giugno 1938 — 15 settembre 1939per un anno
  6. 1 gennaio 1936 — 22 giugno 1938per 2 anni
  7. 8 gennaio 1933 — 1 gennaio 1936per 3 anni
  8. 21 novembre 1928 — 8 gennaio 1933per 4 anni
  9. 21 dicembre 1927 — 21 novembre 1928per 11 mesi
  10. 1 ottobre 1926 — 21 dicembre 1927per un anno
  11. 30 luglio 1926 — 1 ottobre 1926per 2 mesi
  12. 15 luglio 1926 — 30 luglio 1926testo originarioper 15 giorni

Che cosa è cambiato dal 15 settembre 1939

Confronto con la versione in vigore dal 22 giugno 1938 al 15 settembre 1939. 9 parole tolte, 6 parole aggiunte.

… e il 1° anno della scuola di ingegneria navale per quelli del Genio navale, tolto: o il corso stessoaggiunto: ... presso la R. Accademia navale secondo le disposizioni dello statuto di quell'Istituto. tolto: Al termine del corso suddetto aggiunto: All'uscita dalla Regia Accademia navale essi saranno nominati sottotenenti.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1926-07-08;1178~art37 · fonte del testo