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[1]Gli ufficiali dei Corpi per il genio navale e per le armi navali sono reclutati:
[2]((a) fra i giovani in possesso del diploma di maturita' classica o scientifica che non abbiano oltrepassato l'eta' di 20 anni, mediante concorso.)) 7 ((I vincitori del concorso seguiranno presso la R. Accademia navale un corso biennale di studi pari al biennio propedeutico di matematica delle Regie universita'. Essi faranno la campagna di mare prescritta per gli allievi della Regia Accademia navale, e, terminato il corso, frequenteranno il 1° anno della scuola di applicazione di ingegneria, ramo industriale, per quelli delle Armi navali e il 1° anno della scuola di ingegneria navale per quelli del Genio navale, o il corso stesso presso la R. Accademia navale secondo le disposizioni dello statuto di quell'Istituto. Al termine del corso suddetto saranno nominati sottotenenti)). 7
- b)dai giovani laureati in ingegneria civile, industriale, navale e meccanica per gli ufficiali del genio navale, ed ingegneria industriale per gli ufficiali per le armi navali, che non abbiano oltrepassato il 28° anno di eta'.
[3]Il Ministro per la marina ha pero' facolta' di disporre che il concorso per ufficiale subalterno in servizio attivo del corpo del Genio navale sia limitato solo ai giovani laureati in ingegneria navale e meccanica.
[4]Qualora pero' al concorso siano ammessi promiscuamente laureati in ingegneria civile, industriale, navale e meccanica, il Ministro per la marina ha facolta' di stabilire, volta per volta, nei relativi bandi di concorso, in relazione alle esigenze organiche e di servizio del Corpo del genio navale, un criterio di preferenza nell'assunzione in servizio per i laureati in ingegneria navale e meccanica.
[5]Gli ufficiali cosi' reclutati sono nominati tenenti e dopo un breve corso militare presso la Regia accademia navale possono essere inviati a compiere corsi speciali sia presso l'Accademia navale che presso le universita' del Regno per completare la loro cultura professionale;
- c)gli ufficiali del Corpo delle armi navali potranno anche essere reclutati fra i sottotenenti di vascello che abbiano conseguita la laurea in ingegneria industriale. Essi saranno trasferiti nel corpo armi navali, se giudicati idonei dalla competente Commissione d'avanzamento, con la loro anzianita' di grado.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 8 novembre 1928, n. 2482, convertito senza modificazioni dalla L. 27 dicembre 1928, n. 3328, ha disposto (con l'art. 33, comma 1) che le disposizioni che riguardano l'avanzamento degli ufficiali della Regia marina sono applicabili ai quadri ordinari di avanzamento da compilarsi entro il 1928.
Testo in vigore dal 21 novembre 1928 al 8 gennaio 1933
