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[2]((I vincitori del concorso seguiranno presso l'Accademia navale un corso biennale di studi pari al biennio propedeutico di matematica delle Universita'. Essi faranno la campagna di mare prescritta per gli allievi dell'Accademia navale, e, terminato il corso, frequenteranno il primo anno della scuola di applicazione di ingegneria, ramo industriale, per quelli delle armi navali, e il primo anno della scuola di ingegneria navale per quelli del genio navale presso l'Accademia navale secondo le disposizioni dello statuto di quell'Istituto. Al termine del primo anno di applicazione presso l'Accademia navale, essi saranno nominati sottotenenti)).
[3]Le disposizioni del presente comma sono applicabili ai sottufficiali di tutte le categorie del Corpo Reale equipaggi marittimi, i quali abbiano l'eta' e le altre condizioni da stabilirsi col decreto Reale di cui all'articolo precedente; essi devono possedere almeno il diploma di maturita' classica o scientifica.
[4]Il Ministero della marina ha facolta' di disporre gli ulteriori corsi di specializzazione che vorra' far seguire ai predetti ufficiali.
- b)dai giovani laureati in ingegneria civile, industriale, o navale e meccanica, per gli ufficiali del Genio navale, ed in ingegneria civile, industriale, navale e meccanica, in chimica, in chimica industriale o in fisica per gli ufficiali delle Armi navali, che non abbiano oltrepassato il 28° anno di eta'.
[5]Il Ministro per la marina ha, pero', facolta' di disporre che i concorsi siano di volta in volta limitati ad una o piu' delle categorie di laureati sopra specificate.
[6]Nel caso di ammissione di piu' categorie di laureati, il Ministro per la marina ha anche facolta' di stabilire nei relativi bandi di concorso ed in relazione alle esigenze organiche e di servizio dei Corpi del Genio navale o delle Armi navali, il numero dei posti riservato a ciascuna categoria e di determinare, volta per volta, criteri di preferenza nell'assunzione in servizio per i laureati appartenenti ad una data categoria.
[7]Nel caso in cui, per effetto della preventiva ripartizione dei posti fra le categorie ammesse, il numero di quelli assegnati ad una categoria non fosse coperto, il Ministro per la marina potra' completare tale numero con candidati idonei di altra categoria.
[8]Gli ufficiali cosi' reclutati sono nominati tenenti e, dopo un breve corso militare presso la Regia accademia navale, possono essere inviati a compiere corsi speciali sia presso l'Accademia navale che presso le Universita' del Regno o altri enti od istituti per completare la loro cultura professionale.
[9]Detti corsi sono, pero', obbligatori per i tenenti del Genio navale di nuova nomina laureati in ingegneria civile o industriale. Gli ufficiali del Genio navale e quelli delle Armi navali, dopo il corso teorico, seguiranno altresi' un tirocinio pratico a bordo di Regie navi, della durata di un anno.
- c)gli ufficiali del Corpo delle armi navali potranno anche essere reclutati fra i sottotenenti di vascello che abbiano conseguita la laurea in ingegneria industriale o navale e meccanica. Essi saranno trasferiti nel corpo armi navali, se giudicati idonei dalla competente Commissione d'avanzamento, con la loro anzianita' di grado.
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 8 novembre 1928, n. 2482, convertito senza modificazioni dalla L. 27 dicembre 1928, n. 3328, ha disposto (con l'art. 33, comma 1) che le disposizioni che riguardano l'avanzamento degli ufficiali della Regia marina sono applicabili ai quadri ordinari di avanzamento da compilarsi entro il 1928.
L. 6 giugno 1935, n. 1280
12La L. 6 giugno 1935, n. 1280 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Il limite di eta' previsto dall'articolo 37 lettera a) della legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, per i concorsi di ammissione alla Regia Accademia navale in qualita' di allievi ufficiali del Genio navale e delle Armi navali e' elevato da 20 a 21 anni".
Testo in vigore dal 17 marzo 1964 al 9 ottobre 2010
