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[1]Per la prima formazione del Corpo delle armi navali potranno esservi trasferiti:
[2]1° tutti gli ufficiali di vascello specialisti di armi navali;
[3]2° gli ufficiali di vascello del grado di capitano di fregata o capitano di corvetta che ne facciano domanda e nel numero che stabilira' il Ministro della marina, purche' muniti di un brevetto di specializzazione, e purche' dichiarati idonei al passaggio dalla Commissione di avanzamento competente.
[4]Tale norma avra' valore sino al 1° geranio 1936;
[5]3° i tenenti di vascello muniti di brevetto di specializzazione superiore che ne facciano domanda, e purche' dichiarati idonei al passaggio dalla Commissione ordinaria di avanzamento.
[6]Il numero degli ufficiali cosi' trasferiti sara' determinato dal Ministero, ma non potra' eccedere i due terzi del ruolo.
[7]Tale norma avra' vigore sino al 1° gennaio 1936.
[8]((Il trasferimento degli ufficiali indicati al n. 1 e' subordinato al giudizio favorevole di un Comitato)) presieduto dal sottosegretario di Stato per la marina e costituito dal Capo di Stato maggiore e dal presidente del Consiglio superiore di marina per gli ufficiali ammiragli, capitani di vascello, capitani di fregata e capitani di corvetta gia' in quadro di avanzamento nel 1926: e da un Comitato presieduto dal presidente del Consiglio superiore di marina, e costituito dal vicepresidente del Consiglio superiore di marina e dal Sottocapo di Stato maggiore per i capitani di corvetta non iscritti nel quadro di avanzamento e tenenti di vascello.
[9]Gli ufficiali di cui al comma 1° che non saranno ritenuti idonei al passaggio nel corpo delle armi navali saranno collocati in aspettativa per riduzione di quadri con le norme dell'art. 52.
[10]Gli ufficiali di vascello che passeranno, a norma dei commi 1°, 2° e 3°, nel Corpo armi navali conserveranno ad personam le denominazioni di grado di ufficiali di vascello.
Testo in vigore dal 30 luglio 1926 al 8 gennaio 1933
