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[1]((Fino a quando l'organico del Corpo delle Armi Navali non sara' completato, potranno esservi trasferiti:

[2]1° gli ufficiali di vascello del grado di Capitano di Fregata o di Capitano di Corvetta, che ne facciano domanda e nel numero che stabilira' il Ministro per la Marina, purche' siano muniti di un brevetto di specializzazione superiore, oppure abbiano superato con esito favorevole un apposito esame, secondo modalita' che saranno stabilite dal Ministro per la marina.

[3]Il trasferimento di questi ufficiali e' subordinato alla dichiarazione di idoneita' al passaggio della competente Commissione di avanzamento.

[4]Tale norma avra' valore fino al 31 dicembre 1935.

[5]2° i Tenenti di vascello con anzianita' non inferiore a quella del 31 dicembre 1928, muniti del brevetto di specializzazione superiore o del diploma della scuola di telegrafia e telefonia dell'Istituto Superiore postale, telegrafico e telefonico, che abbiano compiuto il tirocinio pratico, prescritto per il conseguimento del brevetto di specializzazione superiore, oppure che abbiano superato con esito favorevole un apposito esame, secondo modalita' che saranno stabilite dal Ministro per la marina.

[6]Il trasferimento di questi ufficiali ha luogo in seguito a loro domanda e previo parere favorevole della Commissione ordinaria di avanzamento.

[7]Il numero dei tenenti di vascello che potranno ottenere detto passaggio non puo' essere superiore a nove.

[8]Tale norma avra' vigore fino al 31 dicembre 1935.

[9]Potranno inoltre, entro il 1° luglio 1935, e nel numero massimo complessivo di due, in seguito a domanda ed a giudizio insindacabile del Ministro per la Marina, essere ammessi al passaggio in servizio permanente effettivo nel Corpo delle armi navali, col proprio grado e con la propria anzianita', capitani di fregata e capitani di corvetta di complemento e tenenti colonnelli e maggiori delle armi navali di complemento, che abbiano appartenuto precedentemente a ruoli del servizio permanente effettivo nella Regia marina e che, essendo in possesso della laurea in ingegneria industriale, abbiano compiuto non meno di otto anni di servizio (compresi quelli di temporaneo richiamo) ed abbiano almeno tre anni e sei mesi di imbarco.

[10]Per gli ufficiali ammessi in servizio permanente effettivo in base al precedente comma, i periodi di servizio prestati in qualita' di ufficiale del servizio attivo permanente e di ufficiale di complemento saranno computati agli effetti della pensione.

[11]Gli ufficiali del Corpo di stato maggiore che saranno passati nel Corpo delle armi navali fino al 31 dicembre 1934 conserveranno «ad personam» le denominazioni di grado degli ufficiali di stato maggiore, fino a quando rimangono nel grado equiparato a quello rivestito nel Corpo di stato maggiore all'atto in cui avviene il passaggio)).

Testo in vigore dal 9 maggio 1934 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 9 maggio 1934

Confronto con la versione in vigore dal 8 gennaio 1933 al 9 maggio 1934. 314 parole tolte, 295 parole aggiunte in 12 capoversi.

tolto: Per la prima formazioneaggiunto: Fino a quando l'organico del Corpo delle tolto: armi navali aggiunto: Armi Navali non sara' completato, potranno esservi trasferiti:

1° tolto: tutti gli ufficiali di vascello tolto: specialisti di armi navali;

tolto: 2° gli ufficiali di vascello del grado di tolto: capitano di fregata o capitano di corvetta aggiunto: Capitano di Fregata o di Capitano di Corvetta, che ne facciano domanda e nel numero che stabilira' il Ministro tolto: della marina, purche' aggiunto: per la Marina, purche' siano muniti di un brevetto di specializzazionetolto: , e purche' dichiarati idonei al passaggio dalla aggiunto: superiore, oppure abbiano superato con esito favorevole un apposito esame, secondo modalita' che saranno stabilite dal Ministro per la marina.

aggiunto: Il trasferimento di questi ufficiali e' subordinato alla dichiarazione di idoneita' al passaggio della competente Commissione di avanzamento tolto: competente.

Tale norma avra' valore tolto: sino al 1° geranio 1936; aggiunto: fino al 31 dicembre 1935.

tolto: N. 3. - I tenenti di vascello muniti diaggiunto: 2° i Tenenti di vascello con anzianita' non inferiore a quella del 31 dicembre 1928, muniti del brevetto di specializzazione superiore tolto: e aggiunto: o del diploma della scuola di telegrafia e telefonia dell'Istituto tolto: superiore aggiunto: Superiore postale, telegrafico e telefonico, che abbiano compiuto il tirocinio praticoaggiunto: , prescritto per il conseguimento del brevetto di specializzazione superioreaggiunto: , oppure che abbiano superato con esito favorevole un apposito esame, secondo modalita' che saranno stabilite dal Ministro per la marina.

Il numero tolto: degli ufficiali cosi' trasferito sara' determinato dal Ministero, ma non potra' eccedere i due terzi del ruolo. aggiunto: dei tenenti di vascello che potranno ottenere detto passaggio non puo' essere superiore a nove.

Tale norma avra' vigore fino al tolto: 1° gennaio 1936 aggiunto: 31 dicembre 1935.

Mostra gli altri 4 capoversi cambiati

tolto: Il trasferimento degli ufficiali indicati al n. 1 e' subordinato al giudizio favorevole di un Comitato presieduto dal sottosegretario di Stato per la marina e costituito dal Capo di Stato maggiore e dal presidente del Consiglio superiore di marina per gli ufficiali ammiragli, capitani di vascelloaggiunto: Potranno inoltre, entro il 1° luglio 1935, e nel numero massimo complessivo di due, in seguito a domanda ed a giudizio insindacabile del Ministro per la Marina, essere ammessi al passaggio in servizio permanente effettivo nel Corpo delle armi navali, col proprio grado e con la propria anzianita', capitani di fregata e capitani di corvetta tolto: gia' in quadro di avanzamento nel 1926: e da un Comitato presieduto dal presidente del Consiglio superiore di marina, e costituito dal vicepresidente del Consiglio superiore di marina e dal Sottocapo di Stato maggiore per i capitani di corvetta non iscritti nel quadro di avanzamento e tenenti di vascello aggiunto: di complemento e tenenti colonnelli e maggiori delle armi navali di complemento, che abbiano appartenuto precedentemente a ruoli del servizio permanente effettivo nella Regia marina e che, essendo in possesso della laurea in ingegneria industriale, abbiano compiuto non meno di otto anni di servizio (compresi quelli di temporaneo richiamo) ed abbiano almeno tre anni e sei mesi di imbarco.

tolto: Gli ufficiali di cui al comma 1° che non saranno ritenuti idonei al passaggio nel corpo delle armi navali saranno collocati in aspettativa per riduzione di quadri con le norme dell'art. 52.aggiunto: Per gli ufficiali ammessi in servizio permanente effettivo in base al precedente comma, i periodi di servizio prestati in qualita' di ufficiale del servizio attivo permanente e di ufficiale di complemento saranno computati agli effetti della pensione.

Gli ufficiali del Corpo di tolto: Stato Maggiore aggiunto: stato maggiore che saranno passati nel Corpo delle tolto: Armi aggiunto: armi navali fino al tolto: 1° gennaio 1933 conserverannoad personam aggiunto: 31 dicembre 1934 conserveranno «ad personam» le denominazioni di grado degli ufficiali di tolto: Stato Maggiore; quelli che passeranno nel Corpo degli ufficiali delle Armi navali dopo tale data assumeranno la denominazione di grado di quest'ultimo Corpo.

tolto: Gli ufficiali di Stato Maggiore trasferiti nel Corpo delle Armi navali in base all'art. 11 del R. decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2482 o, comunque, dopo l'entrata in vigore di tale R. decreto-legge, conservano l'anzianita' assoluta che possedevano all'atto del trasferimento. La Commissione di avanzamento stabilira' l'anzianita' nel nuovo Corpo tenuto conto del posto che essi avevano nel ruolo di provenienza, nonche' di tutti gli elementi di giudizio prescritti dal testo unico delle leggi sull'avanzamento, approvato con R. decreto 7 novembre 1929, n. 2007 aggiunto: stato maggiore, fino a quando rimangono nel grado equiparato a quello rivestito nel Corpo di stato maggiore all'atto in cui avviene il passaggio.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1926-07-08;1178~art56 · fonte del testo