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[1]Per la prima formazione del Corpo delle armi navali potranno esservi trasferiti:

[2]1° tutti gli ufficiali di vascello specialisti di armi navali;

[3]2° gli ufficiali di vascello del grado di capitano di fregata o capitano di corvetta che ne facciano domanda e nel numero che stabilira' il Ministro della marina, purche' muniti di un brevetto di specializzazione, e purche' dichiarati idonei al passaggio dalla Commissione di avanzamento competente.

[4]Tale norma avra' valore sino al 1° geranio 1936;

[5]((N. 3. - I tenenti di vascello muniti di brevetto di specializzazione superiore e del diploma della scuola di telegrafia e telefonia dell'Istituto superiore postale, telegrafico e telefonico, che abbiano compiuto il tirocinio pratico prescritto per il conseguimento del brevetto di specializzazione superiore.

[6]Il trasferimento di questi ufficiali ha luogo in seguito a loro domanda e previo parere favorevole della Commissione ordinaria di avanzamento.

[7]Il numero degli ufficiali cosi' trasferito sara' determinato dal Ministero, ma non potra' eccedere i due terzi del ruolo. Tale norma avra' vigore fino al 1° gennaio 1936)).

[8]Il trasferimento degli ufficiali indicati al n. 1 e' subordinato al giudizio favorevole di un Comitato presieduto dal sottosegretario di Stato per la marina e costituito dal Capo di Stato maggiore e dal presidente del Consiglio superiore di marina per gli ufficiali ammiragli, capitani di vascello, capitani di fregata e capitani di corvetta gia' in quadro di avanzamento nel 1926: e da un Comitato presieduto dal presidente del Consiglio superiore di marina, e costituito dal vicepresidente del Consiglio superiore di marina e dal Sottocapo di Stato maggiore per i capitani di corvetta non iscritti nel quadro di avanzamento e tenenti di vascello.

[9]Gli ufficiali di cui al comma 1° che non saranno ritenuti idonei al passaggio nel corpo delle armi navali saranno collocati in aspettativa per riduzione di quadri con le norme dell'art. 52.

[10]((Gli ufficiali del Corpo di Stato Maggiore che saranno passati nel Corpo delle Armi navali fino al 1° gennaio 1933 conserveranno ad personam le denominazioni di grado degli ufficiali di Stato Maggiore; quelli che passeranno nel Corpo degli ufficiali delle Armi navali dopo tale data assumeranno la denominazione di grado di quest'ultimo Corpo)).

[11]((Gli ufficiali di Stato Maggiore trasferiti nel Corpo delle Armi navali in base all'art. 11 del R. decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2482 o, comunque, dopo l'entrata in vigore di tale R. decreto-legge, conservano l'anzianita' assoluta che possedevano all'atto del trasferimento. La Commissione di avanzamento stabilira' l'anzianita' nel nuovo Corpo tenuto conto del posto che essi avevano nel ruolo di provenienza, nonche' di tutti gli elementi di giudizio prescritti dal testo unico delle leggi sull'avanzamento, approvato con R. decreto 7 novembre 1929, n. 2007)).

Testo in vigore dal 8 gennaio 1933 al 9 maggio 1934

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 8 gennaio 1933

Confronto con la versione in vigore dal 30 luglio 1926 al 8 gennaio 1933. 35 parole tolte, 182 parole aggiunte in 6 capoversi.

tolto: 3° iaggiunto: N. 3. - I tenenti di vascello muniti di brevetto di specializzazione superiore tolto: che ne facciano domanda, e purche' dichiarati idonei al passaggio dalla aggiunto: e del diploma della scuola di telegrafia e telefonia dell'Istituto superiore postale, telegrafico e telefonico, che abbiano compiuto il tirocinio pratico prescritto per il conseguimento del brevetto di specializzazione superiore.

aggiunto: Il trasferimento di questi ufficiali ha luogo in seguito a loro domanda e previo parere favorevole della Commissione ordinaria di avanzamento.

Il numero degli ufficiali cosi' tolto: trasferiti aggiunto: trasferito sara' determinato dal Ministero, ma non potra' eccedere i due terzi del ruolo.

Tale norma avra' vigore tolto: sino aggiunto: fino al 1° gennaio 1936.

Gli ufficiali tolto: di vascello che passeranno, a norma dei commi 1°, 2° e 3°, nel Corpo armi navali aggiunto: del Corpo di Stato Maggiore che saranno passati nel Corpo delle Armi navali fino al 1° gennaio 1933 conserveranno ad personam le denominazioni di grado tolto: di ufficiali di vascello aggiunto: degli ufficiali di Stato Maggiore; quelli che passeranno nel Corpo degli ufficiali delle Armi navali dopo tale data assumeranno la denominazione di grado di quest'ultimo Corpo.

aggiunto: Gli ufficiali di Stato Maggiore trasferiti nel Corpo delle Armi navali in base all'art. 11 del R. decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2482 o, comunque, dopo l'entrata in vigore di tale R. decreto-legge, conservano l'anzianita' assoluta che possedevano all'atto del trasferimento. La Commissione di avanzamento stabilira' l'anzianita' nel nuovo Corpo tenuto conto del posto che essi avevano nel ruolo di provenienza, nonche' di tutti gli elementi di giudizio prescritti dal testo unico delle leggi sull'avanzamento, approvato con R. decreto 7 novembre 1929, n. 2007.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1926-07-08;1178~art56 · fonte del testo