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[1]Agli ufficiali del Corpo delle armi navali, meno quelli provenienti dagli ufficiali di vascello, si applicano gli stessi limiti di eta' previsti dalla presente legge all'art. 53 per il Corpo del genio navale.

[2]Agli ufficiali di vascello che passeranno a far parte del Corpo delle armi navali si applicheranno, in via transitoria e sino al 1° gennaio 1936, i limiti di eta' degli ufficiali di vascello.

Testo in vigore dal 15 luglio 1926 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1926-07-08;1178~art58 · fonte del testo