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Cessano dall'appartenere alla difesa mobile ravvicinata o alla difesa del traffico e sono radiate dai ruoli del naviglio dello Stato, le unita' che a giudizio del Ministro della marina, e su parere del Comitato degli ammiragli, non possono piu' rendere utili servizi in rapporto alla spesa di manutenzione e di esercizio.

Testo in vigore dal 15 luglio 1926 al 3 ottobre 1927

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1926-07-08;1178~art9 · fonte del testo