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((Cessano di appartenere alla 2ª categoria, e sono radiate dai ruoli del naviglio dello Stato, le unita' che a giudizio del Ministro per la marina, sentito il parere del Comitato degli ammiragli, non possono piu' rendere utili servizi in rapporto alla spesa di manutenzione e di esercizio. Le navi radiate possono essere temporaneamente impiegate come navi caserme, o per servizi non bellici)).
Testo in vigore dal 14 giugno 1928 al 9 ottobre 2010
