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Cessano dall'appartenere alla difesa mobile ravvicinata o alla difesa del traffico e sono radiate dai ruoli del naviglio dello Stato, le unita' che a giudizio del Ministro della marina, ((sentito il parere)) del Comitato degli ammiragli, non possono piu' rendere utili servizi in rapporto alla spesa di manutenzione e di esercizio.
Testo in vigore dal 3 ottobre 1927 al 14 giugno 1928
