Ordinamento della scuola materna statale

Art. 1 — Caratteri e finalità della scuola materna statale

La scuola materna statale, che accoglie i bambini nell'eta' prescolastica da tre a sei anni, e' disciplinata dalle norme della presente legge. Detta scuola si propone fini di educazione, di sviluppo della personalita' infantile, di assistenza e di preparazione alla frequenza della scuola dell'obbligo, integrando l'opera della famiglia. L'iscrizione e' facoltativa; la frequenza gratuita. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

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La Corte Costituzionale con sentenza del 18 - 30 dicembre 1968, n. 140 (in G.U. 1a s.s. 8/1/1969, n. 6) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale della legge statale 18 marzo 1968, n. 444 (ordinamento della scuola materna statale) limitatamente alla sua applicabilita' alla Regione Trentino-Alto Adige".

Testo vigente dal 9 gennaio 1969

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Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-03-18;444~art1 · fonte su Normattiva