Art. 2 — Orientamenti dell'attività educativa
Gli orientamenti dell'attivita' educativa nelle scuole materne statali sono emanati, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, sentita la terza sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. E' garantita ad ogni insegnante piena liberta' didattica nell'ambito degli orientamenti educativi previsti dal precedente comma. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
1La Corte Costituzionale con sentenza del 18 - 30 dicembre 1968, n. 140 (in G.U. 1a s.s. 8/1/1969, n. 6) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale della legge statale 18 marzo 1968, n. 444 (ordinamento della scuola materna statale) limitatamente alla sua applicabilita' alla Regione Trentino-Alto Adige".
Testo vigente dal 9 gennaio 1969
