Art. 1 — Caratteri e finalità della scuola materna statale
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La scuola materna statale, che accoglie i bambini nell'eta' prescolastica da tre a sei anni, e' disciplinata dalle norme della presente legge. Detta scuola si propone fini di educazione, di sviluppo della personalita' infantile, di assistenza e di preparazione alla frequenza della scuola dell'obbligo, integrando l'opera della famiglia. L'iscrizione e' facoltativa; la frequenza gratuita.
Testo in vigore dal 22 aprile 1968 al 9 gennaio 1969
