Ordinamento della scuola materna statale

Art. 12 — Ispettrici della scuola materna statale

Le ispettrici esercitano funzioni organizzative e di vigilanza delle scuole materne ed hanno le attribuzioni ed esse devolute per legge e regolamento. Le ispettrici provengono dal ruolo direttivo e conseguono la nomina mediante concorso per titoli e per esami, al quale sono ammesse dopo almeno quattro anni di anzianita' nella qualifica. E' istituito il ruolo delle ispettrici centrali per la scuola materna. Ad esso si accede con le stesse modalita' vigenti per il ruolo di ispettori centrali per l'istruzione, elementare. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

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La Corte Costituzionale con sentenza del 18 - 30 dicembre 1968, n. 140 (in G.U. 1a s.s. 8/1/1969, n. 6) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale della legge statale 18 marzo 1968, n. 444 (ordinamento della scuola materna statale) limitatamente alla sua applicabilita' alla Regione Trentino-Alto Adige".

Testo vigente dal 9 gennaio 1969

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Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-03-18;444~art12 · fonte su Normattiva