Art. 13 — Direttrici della scuola materna statale
Le direttrici soprintendono al funzionamento ed alle attivita' delle scuole materne statali del rispettivo circolo. Le direttrici sono assunte mediante concorso nazionale per titoli ed esami, al quale sono ammesse le insegnanti di scuole materne statali in possesso dei titoli prescritti dal primo comma dell'articolo 9 che abbiano da almeno tre anni la qualifica di ordinario. Sono altresi' ammesse al concorso le insegnanti di scuole materne statali che, pur non essendo in possesso dei titoli prescritti dal primo comma dell'articolo 9, abbiano da almeno dieci anni la qualifica di ordinario. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
1La Corte Costituzionale con sentenza del 18 - 30 dicembre 1968, n. 140 (in G.U. 1a s.s. 8/1/1969, n. 6) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale della legge statale 18 marzo 1968, n. 444 (ordinamento della scuola materna statale) limitatamente alla sua applicabilita' alla Regione Trentino-Alto Adige".
Testo vigente dal 9 gennaio 1969
