Art. 14 — Insegnanti della scuola materna statale
Le insegnanti hanno la responsabilita' educativa della sezione che ad esse e' affidata. Le insegnanti delle scuole materne statali sono assunte in ruolo mediante concorsi provinciali per titoli ed esami. I concorsi sono banditi, entro il 31 luglio, ad anni alterni. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
1La Corte Costituzionale con sentenza del 18 - 30 dicembre 1968, n. 140 (in G.U. 1a s.s. 8/1/1969, n. 6) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale della legge statale 18 marzo 1968, n. 444 (ordinamento della scuola materna statale) limitatamente alla sua applicabilita' alla Regione Trentino-Alto Adige".
Testo vigente dal 9 gennaio 1969
