Art. 21 — Contributi dello Stato ai comuni per le scuole materne statali
I contributi dello Stato, previsti dall'articolo 7 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, riguarderanno anche le spese di pertinenza dei comuni previste dall'articolo 7 della presente legge. Nella ripartizione dei contributi tra i detti comuni, ai sensi della lettera a) dell'articolo 8 della citata legge, sara' preso in considerazione anche il numero degli alunni iscritti nelle scuole materne statali esistenti nel territorio di ciascun comune. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
1La Corte Costituzionale con sentenza del 18 - 30 dicembre 1968, n. 140 (in G.U. 1a s.s. 8/1/1969, n. 6) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale della legge statale 18 marzo 1968, n. 444 (ordinamento della scuola materna statale) limitatamente alla sua applicabilita' alla Regione Trentino-Alto Adige".
Testo vigente dal 9 gennaio 1969
