Art. 21 — Contributi dello Stato ai comuni per le scuole materne statali
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I contributi dello Stato, previsti dall'articolo 7 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, riguarderanno anche le spese di pertinenza dei comuni previste dall'articolo 7 della presente legge. Nella ripartizione dei contributi tra i detti comuni, ai sensi della lettera a) dell'articolo 8 della citata legge, sara' preso in considerazione anche il numero degli alunni iscritti nelle scuole materne statali esistenti nel territorio di ciascun comune.
Testo in vigore dal 22 aprile 1968 al 9 gennaio 1969
