Art. 32 — Finanziamenti per assegni, premi, sussidi e contributi alle scuole materne non statali dal 1966 al 1970
[1]Lo stanziamento annuo stabilito al secondo comma dell'articolo 31 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, per assegni, premi, sussidi e contributi a favore delle scuole materne non statali che, alle condizioni ivi previste, accolgono alunni di disagiate condizioni economiche, e' aumentato, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, delle seguenti somme:
[2]per il 1966................... L. 1.500 milioni per il 1967................... L. 5.300 milioni per il 1968................... L. 7.300 milioni per il 1969................... L. 9.370 milioni per il 1970.................. L. 11.400 milioni Alle scuole materne gestite dagli enti autarchici territoriali e dagli enti comunali di assistenza sono assegnate, sugli stanziamenti annui globali risultanti da quanto disposto nel comma precedente, le seguenti somme:
[3]per il 1966.................... L. 900 milioni per il 1967................... L. 1.850 milioni per il 1968................... L. 2.250 milioni per il 1969................... L. 2.750 milioni per il 1970................... L. 3.250 milioni Per la ripartizione delle somme indicate nel presente articolo si osservano i criteri e le modalita' stabiliti dai commi terzo e seguenti dell'articolo 31 della legge 24 luglio 1962, n. 1073. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
1La Corte Costituzionale con sentenza del 18 - 30 dicembre 1968, n. 140 (in G.U. 1a s.s. 8/1/1969, n. 6) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale della legge statale 18 marzo 1968, n. 444 (ordinamento della scuola materna statale) limitatamente alla sua applicabilita' alla Regione Trentino-Alto Adige".
Testo vigente dal 9 gennaio 1969
