Ordinamento della scuola materna statale
Art. 24 — Regolamento di esecuzione
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Su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro, il Governo emanera' entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il regolamento di esecuzione. Con il medesimo regolamento saranno stabiliti le modalita' e i programmi dei concorsi previsti nella presente legge.
Testo in vigore dal 22 aprile 1968 al 9 gennaio 1969
