Ordinamento della scuola materna statale

Art. 24 — Regolamento di esecuzione

Su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro, il Governo emanera' entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il regolamento di esecuzione. Con il medesimo regolamento saranno stabiliti le modalita' e i programmi dei concorsi previsti nella presente legge. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

1

La Corte Costituzionale con sentenza del 18 - 30 dicembre 1968, n. 140 (in G.U. 1a s.s. 8/1/1969, n. 6) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale della legge statale 18 marzo 1968, n. 444 (ordinamento della scuola materna statale) limitatamente alla sua applicabilita' alla Regione Trentino-Alto Adige".

Testo vigente dal 9 gennaio 1969

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Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-03-18;444~art24 · fonte su Normattiva