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Il primo concorso, di cui al secondo comma degli articoli 14 e 15 e all'articolo 27, sara' bandito per tutti i posti istituiti in organico entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. Nel primo e nel secondo concorso di cui al secondo comma dell'articolo 14, nella graduatoria delle vincitrici il 50 per cento dei posti e' comunque riservato alle candidate che abbiano superato il concorso e siano fornite di diploma rilasciato dalle scuole magistrali.

Testo in vigore dal 22 aprile 1968 al 9 gennaio 1969

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Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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urn:nir:stato:legge:1968-03-18;444~art28 · fonte su Normattiva