Art. 28 — Concorsi
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 aprile 1968 al 9 gennaio 1969. Leggi il testo vigente →
Il primo concorso, di cui al secondo comma degli articoli 14 e 15 e all'articolo 27, sara' bandito per tutti i posti istituiti in organico entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. Nel primo e nel secondo concorso di cui al secondo comma dell'articolo 14, nella graduatoria delle vincitrici il 50 per cento dei posti e' comunque riservato alle candidate che abbiano superato il concorso e siano fornite di diploma rilasciato dalle scuole magistrali.
Testo in vigore dal 22 aprile 1968 al 9 gennaio 1969
