Ordinamento della scuola materna statale

Art. 29 — Prima applicazione della legge

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 aprile 1968 al 9 gennaio 1969. Leggi il testo vigente →

L'entrata in funzione della scuola materna statale e' stabilita a decorrere dal 1 ottobre successivo all'entrata in vigore della presente legge. Nella prima applicazione della presente legge: a) i comuni forniranno i locali disponibili per le sezioni di scuola materna statale istituite nell'ambito dei rispettivi territori, sempreche' idonei alle esigenze di funzionamento della scuola; b) gli incarichi di insegnamento saranno conferiti secondo le modalita' previste dal secondo comma dell'articolo 28.

Testo in vigore dal 22 aprile 1968 al 9 gennaio 1969

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1968-03-18;444~art29 · fonte del testo