Art. 29 — Prima applicazione della legge
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L'entrata in funzione della scuola materna statale e' stabilita a decorrere dal 1 ottobre successivo all'entrata in vigore della presente legge. Nella prima applicazione della presente legge: a) i comuni forniranno i locali disponibili per le sezioni di scuola materna statale istituite nell'ambito dei rispettivi territori, sempreche' idonei alle esigenze di funzionamento della scuola; b) gli incarichi di insegnamento saranno conferiti secondo le modalita' previste dal secondo comma dell'articolo 28.
Testo in vigore dal 22 aprile 1968 al 9 gennaio 1969
