Art. 30 — Finanziamenti degli oneri previsti, nella prima applicazione della presente legge, relativamente a istituzione e gestione di scuole materne statali
Gli oneri conseguenti alla prima applicazione della presente legge graveranno sui fondi previsti per la istituzione e la gestione della scuola materna statale dallo articolo 31 della legge 24 luglio 1962, n. 1073 e dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 874, nonche' per i giardini d'infanzia, sui fondi stanziati nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
1La Corte Costituzionale con sentenza del 18 - 30 dicembre 1968, n. 140 (in G.U. 1a s.s. 8/1/1969, n. 6) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale della legge statale 18 marzo 1968, n. 444 (ordinamento della scuola materna statale) limitatamente alla sua applicabilita' alla Regione Trentino-Alto Adige".
Testo vigente dal 9 gennaio 1969
