Art. 35 — Copertura finanziaria, relativamente agli anni finanziari 1966 e 1967, per l'istituzione e la gestione di scuole materne statali e per il conferimento di assegni, premi, sussidi e contributi alle scuole materne non statali
All'onere di 1.370 e 4.300 milioni di lire, previsti rispettivamente negli anni finanziari 1966 e 1967 dall'articolo 31 della presente legge per la istituzione e la gestione di nuove sezioni di scuola materna statale, nonche' all'onere di lire 1.500 e 5.300 milioni di lire previsti rispettivamente negli anni finanziari 1966 e 1967 dallo articolo 32 della presente legge per assegni, premi, sussidi e contributi alle scuole materne non statali, e' fatto fronte - per 2.870 milioni di lire, nell'anno finanziario 1966 - con aliquota dei gettiti nell'anno 1966 delle due leggi finanziarie richiamate nell'articolo 39 della legge 31 ottobre 1966, n. 942 e - per 9.600 milioni di lire, nell'anno finanziario 1967 - mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
1La Corte Costituzionale con sentenza del 18 - 30 dicembre 1968, n. 140 (in G.U. 1a s.s. 8/1/1969, n. 6) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale della legge statale 18 marzo 1968, n. 444 (ordinamento della scuola materna statale) limitatamente alla sua applicabilita' alla Regione Trentino-Alto Adige".
Testo vigente dal 9 gennaio 1969
