Art. 30 — Finanziamenti degli oneri previsti, nella prima applicazione della presente legge, relativamente a istituzione e gestione di scuole materne statali
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Gli oneri conseguenti alla prima applicazione della presente legge graveranno sui fondi previsti per la istituzione e la gestione della scuola materna statale dallo articolo 31 della legge 24 luglio 1962, n. 1073 e dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 874, nonche' per i giardini d'infanzia, sui fondi stanziati nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.
Testo in vigore dal 22 aprile 1968 al 9 gennaio 1969
