Art. 6 — Edilizia
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Gli oneri per l'edilizia, l'attrezzatura, l'arredamento e il materiale di gioco delle scuole materne statali sono a carico dello Stato. I comuni competenti per territorio sono tenuti a fornire le aree per la costruzione degli edifici. Essi hanno diritto di chiedere che lo Stato provveda direttamente all'acquisto dell'area prescelta salvo rimborso della spesa relativa, in venticinque annualita' senza interessi. I comuni possono essere esentati dall'onere di cui al precedente comma, nel caso che non si trovino in condizioni di poterlo sostenere. Gli edifici, le attrezzature, l'arredamento e il materiale forniti dallo Stato restano in proprieta' dei comuni per essere utilizzati unicamente secondo l'originaria destinazione. Gli edifici per le scuole materne statali possono essere annessi ad edifici per scuole elementari statali. I piani di edilizia per le scuole materne statali saranno coordinati con piani di nuove istituzioni di scuole materne statali previsti dal precedente articolo 3. Il comitato regionale per l'edilizia scolastica, di cui all'articolo 4 del provvedimento recante nuove norme per l'edilizia scolastica e universitaria e piano finanziario dell'intervento per il quinquennio 1966-1970, prende visione dei piani provinciali relativi all'edilizia della scuola materia statale ed esprime eventuali osservazioni al riguardo. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
1La Corte Costituzionale con sentenza del 18 - 30 dicembre 1968, n. 140 (in G.U. 1a s.s. 8/1/1969, n. 6) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale della legge statale 18 marzo 1968, n. 444 (ordinamento della scuola materna statale) limitatamente alla sua applicabilita' alla Regione Trentino-Alto Adige".
Testo in vigore dal 9 gennaio 1969 al 13 giugno 1990
