Ordinamento della scuola materna statale
Art. 7 — Oneri dei comuni
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La manutenzione, il riscaldamento, le spese normali di gestione e la custodia degli edifici delle scuole materne statali sono a carico del comune ove hanno sede le scuole. E' ugualmente a carico del comune il personale di custodia. Il personale di custodia e' femminile.
Testo in vigore dal 22 aprile 1968 al 9 gennaio 1969
