Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 aprile 1958 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

Gli aiuti-astronomi sono nominati per un anno solare e sulla proposta del proprio direttore, confermati di anno in anno. Dopo almeno un biennio di lodevole servizio, essi possono conseguire, su proposta del direttore, la stabilita' nell'ufficio. Gli aiuti-astronomi nominati stabili conseguono la qualifica di astronomo. Gli astronomi conseguono, a ruolo aperto, le qualifiche di primo astronomo e di astronomo capo rispettivamente dopo la permanenza effettiva di sette anni nella qualifica di astronomo e di dieci anni in quella di primo astronomo. Ai fini del computo della anzianita' di servizio, prevista dal precedente comma, non si tien conto degli anni di servizio per i quali sia stato riportato un giudizio complessivo inferiore a "buono" ne' dei periodi trascorsi in posizione di stato che interrompa il decorso della anzianita' di servizio. I passaggi di qualifica di cui al presente articolo sono subordinati al giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione sulla base di un motivato rapporto sull'attivita' scientifica svolta, e sulla diligenza in servizio, predisposto dal rispettivo direttore di osservatorio.

Testo in vigore dal 11 aprile 1958 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1958-03-18;276~art4 · fonte del testo