Art. 84 — Passaggi di carriera
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 29 aprile 1958 al 16 dicembre 2010. 53 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Nel caso di passaggio di carriera, ai dipendenti provenienti da qualifiche con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica e' attribuito un assegno personale utile a pensione, pari alla differenza tra lo stipendio gia' goduto ed il nuovo, salvo riassorbimento nei successivi aumenti di stipendio per progressione di carriera anche semplicemente economica.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1958-03-26;425~art84 · fonte del testo