Art. 16 — Valutazione dell'anzianità per gli avanzamenti di carriera
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Ai fini del computo dell'anzianita' di servizio richiesta per l'ammissione ai concorsi ed agli esami di cui agli articoli 8, 9 e 11 e agli scrutini di merito comparativo per la promozione alle qualifiche di capo tecnico aggiunto e di primo applicato, valgono le disposizioni sulla valutazione del servizio di prova, del servizio prestato in altre carriere e dei benefici ai combattenti e categorie assimilate di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16.
Testo in vigore dal 29 dicembre 1956 al 2 maggio 1962
