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Agli insegnanti tecnici pratici degli istituti di istruzione media tecnica di I e di II grado, la cui anzianita' di servizio di ruolo non sia superiore a due anni, e' attribuita la prima classe di stipendio per essi stabilita dall'annessa tabella B. Agli insegnanti che abbiano oltre due anni di servizio di ruolo e' attribuita la classe di stipendio che ad essi compete, in relazione al ruolo cui appartengono, in base all'anzianita' di servizio posseduta, in eccedenza al biennio, alla data di entrata in vigore della presente legge, con gli aumenti periodici eventualmente spettanti. Si applicano le disposizioni dei commi quarto e quinto dell'art. 20.

Testo in vigore dal 20 marzo 1958 al 16 dicembre 2010

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