Art. 25 — Inquadramento dei Capi istituto
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 agosto 1960 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Al personale direttivo degli istituti di istruzione secondaria di prima e seconda categoria che non abbia compiuto sei anni di servizio e' attribuita la classe di stipendio iniziale di cui alla tabella E annessa alla presente legge, con gli aumenti periodici eventualmente spettanti. Allo stesso personale che abbia compiuto sei anni di servizio e' attribuita la seconda classe di stipendio di cui alla citata tabella E con gli aumenti periodici eventualmente spettanti per l'anzianita' eccedente i sei anni. Analogamente si procede all'inquadramento e alla eventuale ricostruzione della carriera per il personale direttivo degli istituti d'istruzione artistica, secondo le classi di stipendio di cui alla tabella C, e per i direttori didattici e gli ispettori scolastici, a norma della tabella D. ((Il servizio prestato nella carriera di professore a di capo di istituto di categoria inferiore, in grado, coefficiente o classe di stipendio equiparati alla classe di stipendio iniziale di capo di istituto, e' valutato per intero agli effetti della progressione economica, previa ricostruzione della carriera, sulla base delle norme attualmente in vigore, ai soli fini giuridici, nel vecchio ruolo di professore o di capo di istituto di categoria inferiore)). Ai direttori degli istituti e delle scuole d'arte per il periodo 1° luglio 1956-31 dicembre 1957 sono attribuiti lo stipendio e l'indennita' di direzione stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, rispettivamente per i presidi di prima e di seconda categoria.
Testo in vigore dal 11 agosto 1960 al 16 dicembre 2010
