Ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria
Art. 23 — Esonero dall'incarico
L'esonero dall'incarico e' inflitto:
- a)per atti, compiuti anche fuori del disimpegno dell'incarico, che importino responsabilita' con gravi sanzioni irrogate dall'ordine professionale;
- b)per dolosa violazione dei doveri inerenti al rapporto di incarico da cui derivi grave pregiudizio al funzionamento del servizio affidato al medico incaricato;
- c)per richiesta o accettazione di compensi e benefici in relazione alla attivita' svolta dal medico incaricato nel disimpegno delle sue attribuzioni;
- d)per persistente insufficiente rendimento.
Testo vigente dal 24 ottobre 1970
