Con effetto dal 1 luglio 1959, il terzo comma dell'art. 1 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e' sostituito con il seguente: "L'indennita' integrativa speciale di cui al precedente primo comma:
- a)e' ridotta nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio, o della paga, o della retribuzione, nei casi di congedo straordinario, di aspettativa, di sanzione disciplinare od altra posizione di stato che importi riduzione di dette competenze ed e' sospesa in tutti i casi di sospensione delle competenze stesse;
- b)non e' cedibile, ne' pignorabile, ne' sequestrabile, ne' computabile agli effetti del trattamento di quiescenza, di previdenza e dell'indennita' di licenziamento;
- c)e' esente da qualsiasi ritenuta, comprese quelle erariali, e non concorre a formare il reddito complessivo ai fini dell'imposta complementare;
- d)non e' dovuta al personale civile e militare in servizio all'estero fornito dell'assegno di sede previsto dalla legge 4 gennaio 1951, n. 13, o da disposizioni analoghe". Con effetto dal 1 luglio 1959, il quarto comma dell'art. 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e' sostituito con il seguente: "L'indennita' integrativa speciale di cui al presente articolo:
- a)non e' cedibile, ne' pignorabile, ne' sequestrabile;
- b)e' esente da qualsiasi ritenuta, comprese quelle erariali, e non concorre a formare il reddito complessivo ai fini dell'imposta complementare;
- c)non compete per le pensioni pagabili all'estero".
Testo vigente dal 22 marzo 1960
