Art. 7 — Domanda di ammissione al concorso
[1]La domanda di ammissione al concorso deve pervenire al procuratore generale della corte d'appello competente per territorio, entro il termine stabilito dal bando di concorso.
[2]Nella domanda gli aspiranti debbono dichiarare:
- a)le proprie generalita', la data e il luogo di nascita;
- b)il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;
- c)il possesso della cittadinanza italiana o la qualita' di italiani non appartenenti alla Repubblica;
- d)il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- e)le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;
- f)la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
- g)i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;
- h)i servizi prestati in qualita' di medici aggregati o di medici incaricati dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dall'incarico;
- i)l'ordine dei medici cui sono iscritti.
[3]L'amministrazione provvede d'ufficio ad accertare le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di servizio o di cessazione dall'incarico. Alla domanda gli aspiranti debbono allegare tutti i titoli di cui sono in possesso e che possono formare oggetto di valutazione ai sensi del successivo articolo 10.
Testo vigente dal 24 ottobre 1970
