Art. 44 — Ammissione all'incarico
L'ammissione all'incarico ha luogo mediante scelta diretta effettuata dal Ministero di grazia e giustizia, sentito il procuratore generale della corte d'appello competente per territorio. I requisiti per ottenere il conferimento dell'incarico sono quelli indicati nelle lettere b), c), d), e), f) del precedente articolo 5; i farmacisti e i veterinari incaricati devono essere forniti, inoltre, rispettivamente, del diploma di laurea in farmacia o in veterinaria e della relativa abilitazione professionale, nonche' essere iscritti al rispettivo ordine professionale. I documenti attestanti il possesso dei requisiti di cui alle lettere b), d), e), f) del precedente articolo 5, debbono essere in data non anteriore di tre mesi a quella del decreto di conferimento dell'incarico. Per quanto concerne le modalita' del conferimento dell'incarico si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 13.
Testo vigente dal 24 ottobre 1970
