Provvedimento abrogato dalla l. 30 dicembre 1986, n. 936.
Abrogato dal 20 gennaio 1987
Provvedimento abrogato dalla l. 30 dicembre 1986, n. 936.
Abrogato dal 20 gennaio 1987
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1957
Confronto con la versione in vigore dal 9 marzo 1957 al 20 gennaio 1987. 125 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ha facolta' di proporre al Parlamento disegni di legge, redatti in articoli, in materia di economia e di lavoro, purche' ne sia stata prima formalmente decisa la presa in considerazione dal Consiglio medesimo a maggioranza assoluta e successivamente siano stati deliberati a maggioranza e con la presenza di almeno due terzi dei suoi componenti. L'iniziativa legislativa del Consiglio non puo' essere esercitata per le leggi costituzionali ne' per le leggi tributarie, di bilancio, di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. I disegni di legge d'iniziativa del Consiglio nazionale sono trasmessi dal suo presidente al Presidente del Consiglio dei Ministri, il quale, nei tre giorni successivi alla ricezione, li invia ad uno dei due rami del Parlamento.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 1986, N. 936
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1957-01-05;33~art10 · fonte del testo