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Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ha facolta' di proporre al Parlamento disegni di legge, redatti in articoli, in materia di economia e di lavoro, purche' ne sia stata prima formalmente decisa la presa in considerazione dal Consiglio medesimo a maggioranza assoluta e successivamente siano stati deliberati a maggioranza e con la presenza di almeno due terzi dei suoi componenti. L'iniziativa legislativa del Consiglio non puo' essere esercitata per le leggi costituzionali ne' per le leggi tributarie, di bilancio, di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. I disegni di legge d'iniziativa del Consiglio nazionale sono trasmessi dal suo presidente al Presidente del Consiglio dei Ministri, il quale, nei tre giorni successivi alla ricezione, li invia ad uno dei due rami del Parlamento.
Testo in vigore dal 9 marzo 1957 al 20 gennaio 1987
