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L'iniziativa legislativa del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro non puo' essere esercitata sopra un oggetto sul quale una Camera o il Governo abbiano gia' chiesto il parere del Consiglio stesso, oppure il Governo abbia presentato al Parlamento - un disegno di legge. La sospensione del diritto d'iniziativa legislativa da parte del Consiglio, di cui al comma precedente, dura fino a sei mesi dopo l'avvenuta pubblicazione della relativa legge o dopo il rigetto del disegno di legge da parte di; uno dei due rami del Parlamento.

Testo in vigore dal 9 marzo 1957 al 20 gennaio 1987

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1957-01-05;33~art11 · fonte del testo