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Per le imprese industriali e commerciali, che hanno la sede centrale fuori del territorio della Regione, ma che in essa hanno stabilimenti ed impianti, nell'accertamento dei redditi di ricchezza mobile debbono determinarsi le quote di reddito afferenti all'attivita' degli stabilimenti ed impianti medesimi. L'imposta relativa a dette quote spetta alla Regione limitatamente alla percentuale di cui all'art. 2 lettera b) ed e' iscritta nei ruoli degli uffici delle imposte dirette, nel cui distretto sono situati gli stabilimenti ed impianti. La determinazione di quote previste dal precedente comma deve effettuarsi anche nel caso di imprese che hanno la sede centrale nel territorio della Regione e stabilimenti e impianti fuori di essa. In tal caso l'imposta relativa alle quote di reddito afferenti all'attivita' degli stabilimenti ed impianti situati fuori della Regione compete per intero allo Stato ed e' iscritta nei ruoli degli uffici delle imposte dirette, nel cui distretto sono situati detti stabilimenti ed impianti. L'imposta relativa alle quote di reddito afferenti all'attivita' della sede centrale e degli stabilimenti e impianti situati nel territorio della Regione spetta alla Regione medesima limitatamente alla percentuale di cui all'art. 2 lettera b) ed e' iscritta nei ruoli dei competenti uffici distrettuali delle imposte dirette.
Testo in vigore dal 13 dicembre 1955 al 1 gennaio 1972
