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Per le imprese industriali e commerciali, che hanno la sede centrale fuori del territorio della Regione, ma che in essa hanno stabilimenti ed impianti, nell'accertamento dei redditi di ricchezza mobile debbono determinarsi le quote di reddito afferenti all'attivita' degli stabilimenti ed impianti medesimi. L'imposta relativa a dette quote spetta alla Regione limitatamente alla percentuale di cui all'art. 2 lettera b) ed e' iscritta nei ruoli degli uffici delle imposte dirette, nel cui distretto sono situati gli stabilimenti ed impianti. La determinazione di quote previste dal precedente comma deve effettuarsi anche nel caso di imprese che hanno la sede centrale nel territorio della Regione e stabilimenti e impianti fuori di essa. In tal caso l'imposta relativa alle quote di reddito afferenti all'attivita' degli stabilimenti ed impianti situati fuori della Regione compete per intero allo Stato ed e' iscritta nei ruoli degli uffici delle imposte dirette, nel cui distretto sono situati detti stabilimenti ed impianti. L'imposta relativa alle quote di reddito afferenti all'attivita' della sede centrale e degli stabilimenti e impianti situati nel territorio della Regione spetta alla Regione medesima limitatamente alla percentuale di cui all'art. 2 lettera b) ed e' iscritta nei ruoli dei competenti uffici distrettuali delle imposte dirette. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 6 dicembre 1971, n. 1065
1La L. 6 dicembre 1971, n. 1065 ha disposto (con l'art. 18, commi 1 e 2) che "La presente legge ha effetto dalla data di inizio dell'anno finanziario 1971. Da detta data cessa di avere effetto l'ordinamento finanziario di cui alla legge 29 novembre 1955, n. 1179, fermo restando il disposto dell'articolo 14 della legge stessa".
Testo in vigore dal 1 gennaio 1972 al 16 dicembre 2010
