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Sono inoltre attribuite alla Regione in relazione alle spese necessarie ad adempiere alle sue funzioni normali:
- a)un'ulteriore quota dell'imposta di ricchezza mobile percepita nel territorio della Regione;
- b)una quota dell'imposta generale sull'entrata di spettanza dello Stato relativa all'ambito regionale;
- c)una quota dei proventi del monopolio sui tabacchi per vendite afferenti al territorio regionale e limitatamente alla parte da considerarsi come imposta di consumo;
- d)una quota dell'imposta governativa sul gas e sull'energia elettrica percepita nel detto territorio. Per ciascun anno finanziario con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per l'interno, per il bilancio, per le finanze e per il tesoro, d'accordo con il Presidente della Giunta regionale, verranno determinati i cespiti da ripartire e le quote da attribuire alla Regione ai sensi del precedente comma. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 6 dicembre 1971, n. 1065
1La L. 6 dicembre 1971, n. 1065 ha disposto (con l'art. 18, commi 1 e 2) che "La presente legge ha effetto dalla data di inizio dell'anno finanziario 1971. Da detta data cessa di avere effetto l'ordinamento finanziario di cui alla legge 29 novembre 1955, n. 1179, fermo restando il disposto dell'articolo 14 della legge stessa".
Testo in vigore dal 1 gennaio 1972 al 16 dicembre 2010
