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Sono inoltre attribuite alla Regione in relazione alle spese necessarie ad adempiere alle sue funzioni normali:
- a)un'ulteriore quota dell'imposta di ricchezza mobile percepita nel territorio della Regione;
- b)una quota dell'imposta generale sull'entrata di spettanza dello Stato relativa all'ambito regionale;
- c)una quota dei proventi del monopolio sui tabacchi per vendite afferenti al territorio regionale e limitatamente alla parte da considerarsi come imposta di consumo;
- d)una quota dell'imposta governativa sul gas e sull'energia elettrica percepita nel detto territorio. Per ciascun anno finanziario con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per l'interno, per il bilancio, per le finanze e per il tesoro, d'accordo con il Presidente della Giunta regionale, verranno determinati i cespiti da ripartire e le quote da attribuire alla Regione ai sensi del precedente comma.
Testo in vigore dal 13 dicembre 1955 al 1 gennaio 1972
