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Le leggi statali relative all'imposizione e alla riscossione dei tributi, contributi e diritti vari in favore delle Province, delle Camere di commercio, industria e agricoltura, degli Enti provinciali per il turismo e degli altri Enti e servizi provinciali assorbiti dalla Regione si applicano nel territorio della Valle d'Aosta e le relative entrate sono devolute all'Amministrazione regionale. A quest'ultima, in luogo della cessata Amministrazione provinciale di Aosta, sono attribuite le quote di tributi erariali da ripartirsi dallo Stato fra le Province ai sensi della legislazione statale.

Testo in vigore dal 13 dicembre 1955 al 1 gennaio 1972

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1955-11-29;1179~art9 · fonte del testo