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Le leggi statali relative all'imposizione e alla riscossione dei tributi, contributi e diritti vari in favore delle Province, delle Camere di commercio, industria e agricoltura, degli Enti provinciali per il turismo e degli altri Enti e servizi provinciali assorbiti dalla Regione si applicano nel territorio della Valle d'Aosta e le relative entrate sono devolute all'Amministrazione regionale. A quest'ultima, in luogo della cessata Amministrazione provinciale di Aosta, sono attribuite le quote di tributi erariali da ripartirsi dallo Stato fra le Province ai sensi della legislazione statale. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 6 dicembre 1971, n. 1065
1La L. 6 dicembre 1971, n. 1065 ha disposto (con l'art. 18, commi 1 e 2) che "La presente legge ha effetto dalla data di inizio dell'anno finanziario 1971. Da detta data cessa di avere effetto l'ordinamento finanziario di cui alla legge 29 novembre 1955, n. 1179, fermo restando il disposto dell'articolo 14 della legge stessa".
Testo in vigore dal 1 gennaio 1972 al 16 dicembre 2010
